STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita l'ANIUR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA UFFICI RESIDENCE. L'Associazione è espressione delle imprese che mettono a disposizione della clientela uffici arredati e attrezzati con utilizzo di segreteria centralizzata, telefono, fax e altri servizi connessi. Le imprese aderenti devono essere in possesso delle risorse tecnico-produttive necessarie per lo svolgimento delle attività ed operare nel pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge anche il materia urbanistica e del lavoro. L'Associazione ha sede in Roma e durata illimitata.
ART. 2 - AUTONOMIA
L'Associazione potrà aderire ad organismi, nazionale ed internazionali, volti a promuovere le proprie finalità istituzionali. Essa non può avere vincoli con partiti politici, è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e non ha fini di lucro.
ART. 3 - SCOPI
Scopi dell'Associazione sono:
la tutela degli interessi dei Soci;
la rappresentanza dei Soci presso autorità, enti, istituzioni nazionali ed internazionali;
lo studio, la promozione, la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo delle aziende associate ed al riconoscimento del loro ruolo economico e sociale;
la promozioni di organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale tra i Soci;
la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati nell'esercizio della loro attività;
la stipulazione di contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese rappresentate;
l'espletamento di ogni altro compito deliberato dall'Assemblea.
ART. 4 - ORGANI
Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori dei Conti
il Collegio dei Probiviri.
ART. 5 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea dell'Associazione è composta dalla totalità dei Soci. Essa è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria:
delibera sulla relazione dell'attività complessivamente svolta dal Consiglio Direttivo, sul bilancio riguardante l'esercizio sociale nonchè sul bilancio preventivo;
stabilisce gli indirizzi generali dell'attività sociale;
fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione;
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
elegge il Collegio dei Probiviri;
delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compreso quello riguardante l'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia di competenza dell'Assemblea Ordinaria.
ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In ogni caso l'Assemblea è convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata, corredata da un ordine del giorno. Nel caso in cui l'Assemblea sia convocata dal Consiglio o su richiesta di almeno un decimo dei soci, il Presidente deve provvedere all'invio dell'avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e fissare la data per l'Assemblea che dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a mezzo lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima.
ART. 7 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea tra i soci presenti.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, personalmente o per delega, un numero dei soci che rappresenti la maggioranza degli iscritti. In seconda convocazione essa è validamente costituita quando sia presente, in proprio o per delega, almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, non computandosi a questo fine gli astenuti o, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, in caso di parità di voti la proposta non è accolta.
Per l'Assemblea straordinaria è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la partecipazione, personale o per delega, della maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei votanti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non computandosi a questo fine gli astenuti o, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. In caso di parità dei voti la proposta non è accolta. Per lo scioglimento dell'Associazione si applica la procedura prevista nel successivo articolo 25.
Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da un altro associato.
Non si può essere portatori di più di due deleghe.
Ogni associato a diritto ad un voto. Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative degli anni precedenti a quello in corso.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo si procede con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio partecipante alla votazione può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ai due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.
In caso di parità di voti, per gli ultimi consiglieri eligendi, si procede per ballottaggio.
Per l'elezione degli altri Organi si adotta il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un decimo dei soci presenti richieda che si adotti un metodo diverso nel qual caso l'Assemblea delibererà in merito.
Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i Soci. Esso si compone di un numero di membri fissato, dall'Assemblea medesima, in misura variabile da tre a undici e sempre in numero dispari. Il Presidente e due Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti.
All'atto della candidatura il socio (per opportuna trasparenza nei riguardi dell'Assemblea) dovrà dichiarare la propria eventuale appartenenza a: catena di franchising, network o altro raggruppamento d'imprese.
Qualora venga a mancare un numero di componenti non superiore ad un terzo, i Consiglieri rimasti in carica procedono all'integrazione del Consiglio per cooptazione; nel caso in cui venga a mancare oltre un terzo dei componenti, i Consiglieri rimasti in carica convocano entro quarantacinque giorni l'Assemblea per procedere all'elezione dei Consiglieri mancanti.
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità, procede alla cooptazione di altri Consiglieri, nel numero massimo di due oltre quello fissato dall'Assemblea, da scegliersi tra i soci di riconosciuta competenza sul piano professionale, organizzativo, tecnico e sindacale.
Un Consigliere che, senza gravi motivi, sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio medesimo.
Art. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo a mezzo lettera, telegramma, fax o altro mezzo idoneo da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, e contenente l'ordine del giorno, quando lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti:
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica da effettuarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo può radunarsi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Art. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. In particolare:
ha poteri di ordinaria amministrazione che può delegare al Presidente;
cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
elegge fra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti Vicari;
provvede agli adempimenti necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
determina i contributi associativi da proporre all'Assemblea;
attribuisce deleghe a Consiglieri su specifiche materie;
può elaborare regolamenti interni su specifiche materie;
nomina il Segretario e il Tesoriere, le cui attribuzioni sono stabilite con apposita delibera;
conferisce la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "Titolare" di cui al D.lgs 196 del 30/06/2003 relativa ai dati di tutela personale.
Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo. Lo stesso Consiglio predispone altresì un bilancio di previsione che deve essere approvato dall'Assemblea nello stesso termine previsto del bilancio consuntivo.
Art. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nomina di Procuratori. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Vice Presidente Vicario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. I componenti del Collegio nominano il Presidente e possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo. Quando all'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo figurano argomenti che comportano obblighi di spesa superiori al 25% delle entrate preventivate annuali, è obbligatoria la partecipazione di almeno un revisore dei conti. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea anche fra i non soci ed è competente a dirimere le controversie fra i socie e fra i soci e l'Associazione.
In caso di ricorso, il Collegio dovrà riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento del relativo documento e deliberare in merito al suo oggetto entro 60 giorni.
Art. 14 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
La determinazione delle quote associative ordinarie è effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera anche in ordine alla determinazione e riscossione di ogni altro contributo una tantum o straordinario che si rendesse necessario per far fronte a necessità dell'Associazione, purchè nel limite del 25% della quota ordinaria. In caso di inadempienza, la riscossione dei contributi potrà avvenire anche in via coattiva. La qualità di iscritto ed il relativo contributo sono intrasmissibili.
Art. 15 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
La durata delle cariche sociali è fissata in due anni ed i soci che le hanno ricoperte sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo che ha assunto l'incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
Art. 16 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può determinare le modalità per il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento degli incarichi sociali.
Art. 17 - VERBALI
I verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti a cura del Segretario e trasmessi, rispettivamente, a tutti i soci ed ai consiglieri.
Art. 18 - AMMISSIONE SOCI
I requisiti richiesti e le modalità per l'ammissione di nuovi soci sono determinate dal Consiglio Direttivo, le cui deliberazioni relative alle richieste di ammissione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.
Art. 19 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L'ammissione a socio implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi del presente Statuto. I Soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni e degli impegni assunti dall'Assemblea e dagli altri organi dell'Associazione.
Art. 20 - DURATA DELL'ADESIONE
L'adesione all'ANIUR ha durata per l'anno solare in cui è stata formalizzata e per l'anno successivo. Essa si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo dichiarazione espressa di recesso da parte del socio da notificarsi con lettera raccomandata entro il 30 settembre, che avrà decorso dall'anno successivo.
Art. 21 - FACOLTA' DI RECESSO
Il socio avrà facoltà di recesso, anche senza il rispetto dei termini di cui all'articolo precedente, in caso di sostanziale modifica della sua attività o cessazione della stessa.
Art. 22 - SANZIONI
Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, potrà applicare a carico del socio che violi le norme del presente Statuto o disattenda ai propri obblighi, le seguenti sanzioni:
la deplorazione
la sospensione per un tempo determinato dalle cariche eventualmente ricoperte e/o dall'esercizio dei diritti sociali;
la espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo l'associato potrà ricorrere, entro dieci giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
Art. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale dell'associazione, salveo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 24 - PARI OPPORTUNITA'
L'attività associativa si svolge nel pieno rispetto della legislazione italiana ed europea in materia di "pari opportunità".
Art. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Per la relativa delibera occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la partecipazione personalmente o per delega, di almeno il 75% dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
Qualunque sia la causa, nel caso di scioglimento dell'Associazione, il suo eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o aventi scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 19996, n. 662, e salvo destinazione imposta dalla legge.
Art. 27 - CODICE DEONTOLOGICO
Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del Codice Deontologico approvato dall'Assemblea dell'Associazione.
Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI
Per le materie non disciplinate dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge, ovvero agli statuti degli organismi a cui l’associazione aderisce.
Atto costitutivo: 22 luglio 1982, modificato in data 30 gennaio 1987, 24 giugno 1993, 18 giugno 1997, 19 maggio 2001, 24 maggio 2002, 22 giugno 2007, 12 novembre 2012.









